Introduzione alla firma elettronica

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Il procedimento di firma elettronica avanzata De Visu è quella serie di passaggi necessari per garantire che delle informazioni siano veritiere, affidabili, rintracciabili e non modificabili.

Questo procedimento si applica in diversi luoghi all’interno del sistema, spesso legati alla conclusione e certificazione di una serie di dati inseriti da parte di utenti.

Riferimenti normativi

Il processo di firma è stato progettato in modo da rispettare i requisiti di una firma elettronica avanzata così come definiti nell’articolo 26 del regolamento EU 910/2014, il quale indica:

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

  • è connessa unicamente al firmatario;
  • è idonea a identificare il firmatario;
  • è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
  • è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

In aggiunta, il d.lgs 82 del 2005 art. 20 comma 1-bis prevede:

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma mscritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

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